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MSN 1870 (M+F) Emendamento 4 norme sui dispositivi di protezione individuale del 1999

Oct 19, 2023

Pubblicato il 20 dicembre 2022

© Corona copyright 2022

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Questa pubblicazione è disponibile all'indirizzo https://www.gov.uk/government/publications/msn-1870-mf-personal-protective-equipment-regulations-1999/msn-1870-mf-amendment-4-personal-protective-equipment -regolamenti-1999

Il presente avviso fornisce gli standard di sicurezza aggiornati applicabili ai dispositivi di protezione individuale coperti dai regolamenti del 1999 sulle navi mercantili e sui pescherecci (dispositivi di protezione individuale) (SI 1999/2205) ("i regolamenti DPI").

Il presente avviso riflette anche i regolamenti sulla marina mercantile (convenzione sul lavoro marittimo) (salute e sicurezza) (modifica) (SI 2014/1616) ("gli emendamenti sulla salute e sicurezza della MLC") e i regolamenti sulla marina mercantile (convenzione sul lavoro nella pesca) (consequenziali e Modifiche minori) Regolamento (SI 2018/1109) (le “Modifiche consequenziali del lavoro in pesca”).

MSN 1870 (M+F) tiene conto degli emendamenti sulla salute e sicurezza della MLC che hanno esteso i doveri di proteggere i "lavoratori" nella legislazione in materia di salute e sicurezza, comprese le norme sui DPI, in modo che proteggano tutti i marittimi, indipendentemente dal loro status lavorativo, e gli obblighi estesi ai datori di lavoro si applicano anche agli armatori. Il 31 dicembre 2018 sono entrati in vigore gli emendamenti relativi al lavoro sulla pesca che hanno ulteriormente esteso la tutela della legislazione in materia di salute e sicurezza ai pescatori indipendentemente dal loro status lavorativo e hanno applicato gli obblighi a carico dei datori di lavoro anche ai proprietari di pescherecci. I riferimenti contenuti nella presente comunicazione agli "armatori e datori di lavoro" e ai "marittimi e altri lavoratori" comprendono ora anche i proprietari di pescherecci e i pescatori.

L'allegato 1 fornisce gli standard di progettazione per i dispositivi di protezione individuale in uso a bordo delle navi, per attività e situazioni lavorative specifiche, al fine di conformarsi alla regola 5(2)(a) della normativa DPI.

L'emendamento 4 aggiorna gli standard DPI citati dai siti web British Standards e EU Harmonized Standards, compresi gli allegati modificati, con riferimento al marchio UK Conformity Assessment (UKCA) (vedere 5.5).

1.1 I regolamenti del 1999 relativi alle navi mercantili e alle navi da pesca (dispositivi di protezione individuale) (i "regolamenti DPI") impongono agli armatori e ai datori di lavoro di garantire che i dispositivi di protezione individuale (DPI) siano forniti ai marittimi e agli altri lavoratori impegnati o a rischio di un'attività lavorativa pericolosa a bordo di una nave del Regno Unito. Si applicano anche alle navi non britanniche che si trovano nelle acque del Regno Unito.

1.2 La normativa sui DPI è soggetta alla regola generale secondo cui l'uso dei DPI è sempre l'ultima risorsa, da utilizzare laddove i rischi non possono essere evitati o ridotti ad un livello di sicurezza mediante protezioni collettive o sistemi di lavoro sicuri.

2.1 I DPI devono essere forniti al marittimo dall'armatore o dal datore di lavoro, gratuitamente, tranne quando l'uso dell'attrezzatura non è esclusivo sul posto di lavoro. In questo caso ai marittimi e agli altri lavoratori potrebbe essere richiesto di contribuire ai costi.

2.2 L'attrezzatura rilasciata deve essere “idonea” ovvero definita come:

in relazione a qualsiasi processo lavorativo descritto nel presente avviso di spedizione mercantile, del tipo e secondo lo standard specificato nel presente avviso, in relazione a tale processo lavorativo;

adeguati ai rischi ai quali il marittimo o altro lavoratore è esposto e al compito che stanno svolgendo senza comportare di per sé un aumento del rischio;

che si adattino correttamente al marittimo o ad altro lavoratore, o che possano essere adattati per adattarsi;

tenendo conto delle esigenze ergonomiche e dello stato di salute del marittimo o di altro lavoratore; E